Condomini Sisefp Associazione Amministratori Condominio

  • Casa
  • Italia
  • Rome
  • Condomini Sisefp Associazione Amministratori Condominio

Condomini Sisefp Associazione Amministratori Condominio Sisefp Associazione Amministratori Condominio - Un nuovo corso per l'amministrazione degli immobili

09/03/2020

Lo Studio è chiuso fino a nuova comunicazione. Le emergenze continueranno ad essere gestite normalmente tramite il numero verde.

27/05/2019

Si ricorda che per l'aggiornamento 2019, il corso sarà disponibile fino a Dicembre. Nel caso il recupero dell'anno avverrà sempre entro e non oltre il mese Marzo dell'anno successivo. Si consiglia di associarsi a diverse realtà di gestione Condominiale in modi da avere spunti e confronti diversi.

12/05/2019

Il convegno di aggiornamento annuale 2019 è previsto per il mese di Novembre. Magistrati, Avvocati Cassazionisti ed esperti di vari settori saranno i relatori. A Settembre il programma e le iscrizioni.

06/04/2019

Nel mese di Giugno verranno erogati i corsi annuali di aggiornamento per Amministratori di Condominio. Le prenotazione saranno aperte a Maggio.

16/01/2019

Novità su animali, antenne, pannelli solari e riscaldamento autonomo in Condominio
La nuova Riforma del Condominio riguarda la maggiore autonomia decisionale di inquilini e proprietari. Precedentemente ogni modifica interna o esterna all’immobile (condizionatori, tende da sole etc.) dovevano essere sottoposte alla votazione dell’assemblea, mentre oggi i condomini possono scegliere liberamente se installare, ad esempio, antenne e parabole o pannelli solari senza il bisogno di consensi. Oggi, inoltre, nessun regolamento condominiale potrà dunque vietare la presenza di gatti, cani, conigli e altri animali domestici nelle abitazioni. Discorso simile, ma più complesso, quello dell’installazione dei pannelli solari. Per incentivare l’utilizzo di energie pulite, la Riforma ha consentito di poter installare impianti di energie a fonti rinnovabili come quella solare sui tetti dei condomini (cioè sulle parti comuni), anche se destinati ad una singola abitazione. Per l’installazione, a differenza degli anni passati, non è più necessario ottenere l’autorizzazione dell’assemblea, ma quest’ultima potrà obbligare il singolo inquilino a vincoli che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio. La stessa cosa vale per il riscaldamento delle singole unità abitative. In caso di mal funzionamento del riscaldamento condominiale (evento protrattosi per almeno una stagione senza risoluzione positiva da parte dell'amministratore), il singolo condomino potrà staccarsi dall’impianto centralizzato e optare per una soluzione autonoma. Per poterlo fare, però, il suo distacco non dovrà compromettere il corretto funzionamento del riscaldamento per altri condomini e dovrà comunque continuare a pagare le spese di straordinaria manutenzione dell’impianto comune, nonché le spese aggiuntive (qual'ora ne esistano) per l’installazione del suo impianto autonomo. Appare chiaro che se da una parte la nuova Riforma agevola l’indipendenza dei singoli proprietario o inquilini degli appartamenti, dall’altra può generare contenziosi ed incomprensioni che amministratore ed assemblea potrebbero trovarsi a dover gestire.

16/01/2019

DISTACCO IMPIANTO CENTRALIZZATO

Ribadisce la Cassazione: "Il condomino può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condòmini, e, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condòmini” (Cass. civ., sez. VI, sentenza n. 5331/2012). E precisa con la sentenza n. 9526 del 30 aprile 2014, la Suprema Corte "sempre la possibilità del singolo condomino di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento o di raffreddamento qualora dimostri che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento od aggravi di spesa per gli altri condòmini”. Il condomino che si voglia distaccre, prima di operare materialmente il distacco è tenuto a formalizzare la sua intenzione poiché ex art. 1122 c.c. “[…] il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni […]”. “In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea”. Una volta terminati i lavori è tenuto e presentare una relazione tecnica che attesti, da un tecnico iscritto ad un albo, la perfetta esecuzione dei lavori, che dal suo distacco non derivino notevoli squilibri o aggravi di spesa per gli altri condòmini e la data del definitivo distacco per poter calcolare i nuovi riparti spesa.

16/01/2019

CONDOMINI E RUMORI: PROFILI PENALI

Talvolta la soglia di normale tollerabilità è superata in maniera esagera ed il disturbo creato dal condomino rumoroso, durante le ore notturne, rivela profili di responsabilità penale. Poiché si possa tentare di dimostrare che si ricada nella fattispecie disciplinata dall'art. 659 c.p., occorre provare che il del superamento dei limiti della normale tollerabilità di emissioni sonore e della percettibilità delle emissioni stesse sia riscontrato, da parte di un numero illimitato di persone, a prescindere dal fatto che in concreto tali persone siano state effettivamente disturbate. Dunque l’illecito penale non può configurarsi qualora il rumore disturbi soltanto poche persone o possa arrecare danno a un numero limitato di soggetti. Pur non essendo necessario dare la prova dell’effettivo disturbo di più persone, il giudice deve comunque valutare se, almeno potenzialmente, il rumore è di intensità e vastità tale da dar fastidio a più persone. Inoltre, l’eventuale sanzione penale scatta non solo per condotte dolose ma anche per condotte colpose, dovute, ad esempio, a comportamenti dei minori o che arrechino disturbo notturno alla quiete pubblica.
(Cass. Pen. Sez. I, 11 luglio 2012, n 27625; Cass. pen. Sez. I, 5 febbraio 1998, n.1406)

16/01/2019

INFILTRAZIONI IN CONDOMINIO DA UN TERRAZZO PRIVATO CHI PAGA?
Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza del 10 maggio 2016 n. 9449, hanno finalmente stabilito, risolvendo il contrasto giurisprudenziale come ripartire le spese nel caso in cui le infiltrazioni di acqua piovana provengano da un terrazzo privato ma avente funzione di parziale copertura dello stabile.
La Cassazione ha stabilito che due terzi devono essere poste a carico dell’ente condominiale, mentre il residuo terzo sarà accollato al proprietario, o usuario esclusivo, del terrazzo.
Ora spetta agli amministratori far applicare quanto deciso!!

16/01/2019

Nuova Privacy in Condominio

Le novità introdotte dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE/2016/679), determinano che "obbligo dell’amministratore condominiale curare la tenuta del registro di anagrafe contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio”.Articolo 1130, comma 6, del codice civile
Fondamentalmente il principio di responsabilizzazione dei titolari e responsabili del trattamento dei dati, si manifesta nell’adozione di comportamenti tali da dimostrare la concreta attuazione di misure tecniche e organizzative finalizzate ad assicurare l’applicazione del regolamento. Il titolare del trattamento decide autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali, in modo da svolgere ogni possibile azione volta a ridurre al minimo il rischio di violazione o di perdita anche accidentale di dati. Dunque l'amministratore, a spese del Condominio, dovrà predisporre ogni sistema per garantire la totale privacy.

Indirizzo

Via ROVIGO 2/E
Rome
00161

Orario di apertura

Lunedì 10:00 - 17:00
Martedì 09:00 - 17:00
Mercoledì 09:00 - 17:00
Giovedì 09:00 - 17:00
Venerdì 09:00 - 17:00
Sabato 09:00 - 12:30

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Condomini Sisefp Associazione Amministratori Condominio pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Condomini Sisefp Associazione Amministratori Condominio:

Scelte rapide

In evidenza

Condividi