21/10/2026
pensavi che il condono fosse una norma "chiusa"? e invece no: ci sono dei casi in cui le domande per "nuovi" condoni possono essere depositate anche oggi. Oltre al più famoso art. 40 comma 6 (quello che consente di riaprire i termini del condono in caso di asta fallimentare o in caso di acquisto da dismissione di patrimonio pubblico) esiste una ulteriore casistica, quella dell'art. 35 comma 2. A differenza degli altri, però, non è un vero condono, ma una procedura di resurrezione di licenze annullate: dunque non può sanare ulteriori difformità rispetto a quelle del progetto del titolo che è stato salvato. Potremmo dire che è un condono che sana i vizi che hanno portato all'annullamento, ma non l'immobile.
procedura peraltro simile a quella dell'art. 38 DPR 380/01 ma con la sostanziale differenza che nel condono non è richiesta la verifica di indemolibilità (e scusa se è poco).
Vi sembra contorto? bhé, allora è normale.