09/04/2020
PER CHI SI VUOLE INFORMARE
SISMABONUS
DESCRIZIONE
Spese sostenute dal contribuente per realizzare interventi antisismici nei condomini, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
DURATA TEMPORALE
Fino al 31 dicembre 2021.
AGEVOLAZIONE
Negli edifici Plurifamiliari, a seconda del risultato ottenuto con l’esecuzione dei lavori, della zona sismica in cui si trova l’immobile e della tipologia di edificio, sono concesse detrazioni differenti.
Detrazione fiscale pari al 75%, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore
Detrazione fiscale pari al 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.
Ripartita in 5 quote annuali di pari importo a partire dall’anno di sostenimento delle spese
IMPORTO MASSIMO IN DETRAZIONE
96.000 euro per unità immobiliare.
DETTAGLI DEL PROVVEDIMENTO
Incremento del valore patrimoniale dell’immobile
Si può usufruire della cessione del credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi
Il comma 176 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abrogato il comma 2 dell’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 che prevedeva per gli interventi di adozione di misure antisismiche, che il soggetto avente diritto alle detrazioni poteva optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.