Studio Tecnico Geometra Enrico Rocchi

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31/12/2024

Questa sera, nel mio studio, ho ricevuto un cliente che mi ha formulato la seguente domanda:

"DOPO LA MORTE DI MIA MADRE, GIÁ VEDOVA DI MIO PADRE, PER CHIUDERE IL CONTO CORRENTE LA BANCA MI CHIEDE LA DENUNCIA DI SUCCESSIONE... MA LA DEVO PROPRIO FARE?"

Capita spesso di rispondere a quesiti come questo, ovvero, quando l'attivo ereditario é costituito solo da conto corrente, libretto postale ecc...

L'agenzia delle entrate, in diverse note, chiarisce e indica quanto segue:

"Sono esonerati dall'obbligo di dichiarazione il coniuge e i parenti in linea retta del defunto, se l'attivo ereditario non supera il valore di 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari."

Chi sono i parenti in linea retta?
I parenti in linea retta sono definiti nell'art 75 del Codice Civile. Sono parenti in linea retta le persone che discendono l'una dall'altra (genitori e figli, nonni e nipoti, ecc.).

Attenzione: NON SONO PARENTI IN LINEA RETTA I FRATELLI CHE VENGONO DEFINITI 'COLLATERALI'.

I diritti reali immobiliari invece sono diversi e l'ordinamento giuridico ne individua 7. Essi sono:
- proprietà (o comproprietà)
- usufrutto
- uso
- abitazione
- enfiteusi
- servitù
- superficie

Quindi, nel caso specifico:
Se si é in presenza di eredi legati da un grado di parentela in linea retta o coniugio, se nell'attivo ereditario non sono presenti immobili o altri diritti reali come sopra citati, se il valore del conto corrente é (ALLA DATA DEL DECESSO) inferiore a 100.000 euro...

NON É PRESCRITTO L'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI SUCCESSIONE (che resta comunque facoltativa).

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01/12/2022

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA NELLE DENUNCE DI SUCCESSIONE

normativa di riferimento:
L'agevolazione cd. “prima casa” è disciplinata dalla nota II-bis art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131

I presupposti per usufruire dell’agevolazione prima casa per l’acquisto e per la successione sono sostanzialmente gli stessi:
essere residenti (o acquisire la residenza nei 18 mesi) nel Comune ove è ubicato l'immobile per cui è richiesta l'agevolazione;
non essere proprietari o comproprietari di altra abitazione nello stesso Comune;
non aver giá usufruito dell'agevolazione per acquisto di immobili all'interno del territorio nazionale.

In caso di acquisto di un immobile l'agevolazione "prima casa" spetta solo ed esclusivamente a chi ne ha diritto. Esempio: se due fratelli decidessero di acquistare un immobile, e solo uno ha i requisiti e quindi diritto all'agevolazione aliquota ridotta "prima casa", solo la metà dell'acquisto potrà avvalersi dell'agevolazione.

Nella successione invece è diverso: l'agevolazione che spetta ad uno degli eredi si intende estesa anche agli altri, anche se non dovessero averne i requisiti. Sono infatti i così detti "beneficiari per estensione". In sostanza ogni erede che ne ha diritto può usufruire dell'agevolazione per un intero appartamento e non solo per la sua parte o quota.

Concetto fondamentale è invece un altro. L'Aver usufruito dell'agevolazione aliquota ridotta "prima casa" per denuncia di successione non preclude l'utilizzo di un'altra agevolazione per l'acquisto di un altro appartamento sempre che ne ricorrano i presupposti.

Cosa ancora diversa per chi usufruisce dell'agevolazione "prima casa" per acquisto, egli non potrà beneficiare delle agevolazioni aliquota ridotta nel caso in cui dovesse essere erede o chiamato all'eredità.

Sia per l'acquisto che per la successione, con benefici "prima casa", bisogna sempre tenere a mente la regola dei 5 anni. Infatti chi usufruisce dell'agevolazione dovrà obbligatoriamente mantenere la proprietà trasferita per 5 anni oppure, in caso di nuovo acquisto, quest'ultimo dovrà obbligatoriamente avvenire entro l'anno successivo.

Non esiste invece decadenza per chi ha usufruito, in caso di successione, del beneficio per estensione.

12/11/2022

AGEVOLAZIONE FISCALE cd. "PRIMA CASA"
PER PIU' UNITA' IMMOBILIARI
capita, sempre più spesso, nello svolgimento della professione di trovarsi a gestire il trasferimento di proprietà relativo a 2 o più unità immobiliari, senza perdere il diritto all'agevolazione fiscale per l'acquisto della così detta "prima Casa".
nelle more della questione sia l'agenzia delle entrate, sia la corte di cassazione, si sono espresse nel tempo in merito alla questione.
chiarimento è stato definito con la risoluzione n. 142/E del 4 giugno 2009, l'AdE.
ma andiamo per ordine:
che cosa si intende per fusione immobiliare?
La fusione di immobili consiste nell’accorpamento di due o più unità immobiliari.
in fase di compravendita immobiliare possono verificarsi 3 casi:
• acquisto di due immobili contigui da accorpare
• acquisto di una casa contigua alla propria per procedere all’accorpamento
• acquisto di una porzione di immobile contigua alla propria per procedere all’accorpamento.
Come ci si comporta in questi casi, in merito alle cosiddette agevolazioni prima casa?
Per ottenere queste agevolazioni è però necessario che l’acquirente non sia proprietario, anche in comproprietà con il coniuge, di un’altra abitazione nel Comune in cui è ubicato l’immobile da acquistare e non abbia già acquistato un altro immobile con tali agevolazioni.
Ci si chiede quindi: cosa accade se si è già in possesso di una casa o si è già acquistata una casa con le agevolazioni e si intende comprarne un’altra contigua per unirle? E cosa accade se si intende acquistare non una sola abitazione, ma due da unire per farne la propria prima casa?
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la risoluzione n. 142/E del 4 giugno 2009 che le agevolazioni possono essere richieste o mantenute anche in questi casi.
La risoluzione fu pubblicata in risposta all’interpello di un notaio relativo al caso di un cliente, già proprietario di una casa, che aveva intenzione di acquistare un piccolo alloggio contiguo per ampliarla.
Nello specifico, il committente del notaio era proprietario di una casa ricevuta in donazione per la quale non si era avvalso del bonus prima casa, in quanto all’epoca non ancora in vigore.
Inoltre, la risoluzione chiarisce che è possibile usufruire dell’agevolazione anche se l’immobile già posseduto a cui si va ad accorpare l’alloggio contiguo è già stato acquistato con i benefici prima casa.
ci sono però delle ferree condizioni da rispettare, quali?
-ci si impegna a procedere alla fusione degli immobili preferibilmente entro 1 anno dalla stipula dell’atto di acquisto
- la casa ottenuta dalla fusione non possiede le caratteristiche di immobile di lusso, e quindi non appartiene alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
altro fondamentale requisito è quello di citare espressamente nella scrittura inerente il trasferimento di proprietà l'intenzione di avvalersi dell'agevolazione per futura fusione immobiliare.
cosa bisogna fare per procedere alla corretta fusione immobiliare?
per la fusione immobiliare occorre procedere alla presentazione di una pratica edilizia, ai sensi del DPR 380/2001 (cila o scia) e, terminate le opere, presentare presso gli uffici della sezione territorio dell'Ade la relativa variazione catastale.
Per ultima si è espressa la Corte di Cassazione Marche con sentenza n. 725 del 17 giugno 2022.

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