04/09/2026
⛵ Unità da diporto con bandiera estera: novità operative introdotte dall'art. 26-ter del Codice della Nautica da Diporto (Legge 70/2026)
Si riportano i principali aggiornamenti operativi relativi alle verifiche sulle unità da diporto di bandiera estera.
📌 Ambito di applicazione
L'obbligo riguarda le unità di bandiera estera di proprietà di soggetti italiani che navigano o stazionano:
* nelle acque interne italiane;
* nel mare territoriale;
* nella zona di protezione ecologica.
📌 Documentazione richiesta
L'idoneità alla navigabilità deve essere dimostrata mediante:
✅ certificazioni previste dallo Stato di bandiera, ove esistenti;
✅ in assenza di tali certificazioni, attestazione rilasciata da un Organismo Tecnico Notificato (OTN) a seguito di visita in acqua.
📌 Finalità dell'attestazione OTN
L'attestazione non sostituisce le certificazioni di sicurezza italiane o estere, ma serve esclusivamente a verificare l'eventuale presenza di carenze manutentive che possano comportare:
* rischi per l'ambiente marino;
* rischi per la sicurezza della navigazione;
* possibili incendi, esplosioni, infiltrazioni o avarie agli impianti.
In presenza di criticità rilevanti, l'OTN può sospendere il rilascio dell'attestazione fino all'esecuzione delle necessarie azioni correttive.
📌 Indicazioni operative per gli Studi
Gli operatori sono invitati a:
✔️ verificare se l'unità rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 26-ter;
✔️ richiedere al cliente la documentazione dello Stato di bandiera;
✔️ informare il cliente dell'obbligo di visita presso un OTN quando prevista;
✔️ ricordare che le attestazioni già rilasciate dagli OTN italiani ai fini della certificazione di sicurezza restano valide fino alla loro naturale scadenza;
✔️ verificare che le certificazioni estere siano corredate da traduzione asseverata, se non redatte in lingua inglese.