Gli OPTA sono la prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’area sicurezza, salute e ambiente rappresenta un punto cardine degli accordi fra le parti sociali, relativi all’applicazione del decreto legislativo 626 prima e del D.Lgs.
81/08 successivamente; il cui scopo è definire in maniera puntuale ruoli e funzioni degli organismi deputati alla promozione della tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. La Bilateralità artigiana, attraverso il proprio Organismo Paritetico, interviene nel campo della sicurezza aziendale, ai sensi del Dlgs 81/08, con specifiche attività ed iniziative. Le attività e gli strumenti che la pariteticità artigiana ha promosso e realizzato sono determinati da accordi siglati sia a livello nazionale dagli OPNA (mettere link di riferimento) che regionale OPRA la cui operatività è spesso messa in capo alle strutture territoriali presenti in regione gli OPTA. Aderiscono all’Organismo Paritetico tutte le organizzazioni sindacali, datoriali e dei lavoratori che, in ottemperanza agli accordi sottoscritti dalle Parti, contribuiscono al sistema. Collaborano alla raccolta e diffusione delle informazioni in materia di salute e sicurezza nell’ambito del sistema. Favoriscono l’individuazione della domanda proveniente dalle imprese aderenti. Promuovono, in collaborazione con l’OPRA la definizione dell’offerta formativa, in coerenza con le priorità individuate nei piani annuali di attività. OPRA Sicilia
https://www.ebassicilia.org/opra-sicilia/
L’OPRA, ORGANISMO Paritetico Regionale per l’Artigianato, è un organismo per la gestione della sicurezza che si fonda sull’accordo interconfederale regionale, firmato a Firenze l’8 luglio 1997 e che recepisce l’accordo Nazionale (siglato in data 3 settembre 1996) e del successivo accordo regionale del 23 Dicembre 2008 per l’applicazione del decreto legislativo 81/2008. L’OPRA è composto da 8 Componenti – 4 designati dalle OO.SS. Il OPRA nasce “per contribuire alla promozione della prevenzione anche con azioni finalizzate alla tutela ed alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro” ed è costituito tra le Organizzazioni regionali dell’artigianato Cna, Confartigianato, Casartigiani, CLAAI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori Cgil, Cisl e Uil. Tra i compiti e gli scopi del OPRA (individuati dall’art.51 del D.Lgs.81/2008 e dall’accordo interconfederale) sono indicati:
• La raccolta e l’archiviazione delle esperienze territoriali di prevenzione, sicurezza e tutela della salute;
• La raccolta e la diffusione dei nominativi dei rappresentanti per la sicurezza e tutela della salute;
• La raccolta e l’archiviazione degli atti di costituzione degli OPTA (gli Organismi Paritetici Territoriali dell’Artigianato, istituiti a livello provinciale tra le stesse organizzazioni);
• L’attuazione degli adempimenti che le parti regionali (anche su indicazione del OPNA, Organismo Paritetico Nazionale Artigianato) dovessero decidere;
• La promozione e la programmazione dell’attività formativa degli OPTA e delle rappresentanze alla sicurezza in sintonia con le linee e le indicazioni di carattere generale dello stesso OPNA. Inoltre la OPRA propone moduli formativi dedicati ai lavoratori e ai datori di lavoro e tiene contatti con gli enti istituzionali (quali Asl, Regione, Inail, Direzione Regionale del lavoro, Ispesl, ecc..) preposti per promuoverne e qualificarne le azioni anche al fine di ricercare forme di sostegno economico finalizzato ai programmi di risanamento ambientale e per la sicurezza. La OPRA predispone anche il necessario materiale di informazione e formazione per gli OPTA, i RLST, RSPP, i lavoratori e le imprese. La OPRA è la sede in cui si definiscono eventuali controversie, non composte a livello territoriale, proposte dall’OPTA in merito all’applicazione in ambito regionale delle norme di legge regolamentate dall’accordo interconfederale dell’ 8 luglio 1997. Infine il OPRA attua tutto ciò che le parti regionali congiuntamente decidono di demandare in campo di prevenzione, igiene e sicurezza, tutela della salute nelle imprese. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è una figura obbligatoria in tutte le imprese. Nelle piccole imprese, fino a 15 dipendenti, dove l’elezione di un rappresentante interno può spesso rappresentare una difficoltà oggettiva, questa figura viene sostituita dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), che ne assume in toto le funzioni. Nelle imprese che occupano fino a 15 lavoratori che hanno già eletto un RLS interno, questi rimane in carica fino al termine del mandato (3 anni), alla scadenza del quale l’impresa rientra nel sistema RLST, in assenza di uno specifico accordo tra le parti sociali. L’RLS, come l’RLST, è una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le funzioni ed i compiti del RLS e dell’RLST sono riportati nell'art. 50 del D.Lgs. 81/2008:
Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni (nel caso del RLST, solo dietro appuntamento, con eccezione dei casi urgenti di imminente pericolo)
È consultato in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione all’interno dell’azienda
È consultato sulla designazione di: RSPP, ASPP, Medico Competente, Addetti aziendali alla gestione incendi ed emergenze, Addetti aziendali al primo soccorso
È consultato in merito all’organizzazione di tutta la formazione dei lavoratori, di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008
Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione ed agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali
Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
Riceve una formazione adeguata (che nel caso del RLST non deve essere svolte sotto la responsabilità del datore di lavoro)
Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare i lavoratori
Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è di norma sentito
Partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 Fa proposte in merito alle attività di prevenzione
Avverte i responsabili dell’azienda, o il proprio superiore diretto, dei rischi individuati nel corso della propria attività
Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro