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geom._marco_de_liso Geometra, operatore UAS, consulente e formatore secondo D.Lgs. 81/08, verificatore DPR 462/01, altro

1990 → 2026Da una parte, la curiosità.Dall’altra, l’esperienza.Nel mezzo, qualche anno di strada.Oggi, competenza e meto...
20/09/2026

1990 → 2026

Da una parte, la curiosità.
Dall’altra, l’esperienza.

Nel mezzo, qualche anno di strada.

Oggi, competenza e metodo.

Scrivi 462 nei commenti e te la invierò in privato.⚡ NEI LUOGHI DI LAVORO, LA DICO NON CHIUDE IL CERCHIO.La dichiarazion...
26/08/2026

Scrivi 462 nei commenti e te la invierò in privato.
⚡ NEI LUOGHI DI LAVORO, LA DICO NON CHIUDE IL CERCHIO.

La dichiarazione di conformità attesta la corretta realizzazione iniziale dell'impianto. Ma non sostituisce la manutenzione e, soprattutto, non sostituisce le verifiche periodiche previste dal DPR 462/01.
L'obbligo ricade sul DATORE DI LAVORO.

📅 La verifica è prevista:
• ogni 5 anni negli ambienti ordinari;
• ogni 2 anni nei cantieri, nei locali adibiti a uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio;
• ogni 2 anni per gli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione.

📘 Vuoi anche la guida operativa completa?

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La scelta del verificatore non può essere casuale: occorre rivolgersi all'ASL/ARPA competente oppure a un organismo con abilitazione MIMIT vigente per la specifica area:

I - protezione contro le scariche atmosferiche;
II - impianti di terra fino a 1.000 V;
III - impianti di terra oltre 1.000 V;
IV - impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

⚠️ Un preventivo, un incarico o un appuntamento non equivalgono a una verifica eseguita e non prorogano automaticamente la scadenza.

DiCo, DiRi, manutenzione e verifica periodica sono documenti e adempimenti differenti.
Quando viene incaricato un organismo abilitato, il suo nominativo deve inoltre essere comunicato all'INAIL tramite CIVA.
Nel carosello trovi obblighi, periodicità, aree di abilitazione, soggetti autorizzati ed errori da evitare.
Per informazioni su una situazione aziendale specifica puoi contattarmi in privato o utilizzare il QR code presente nell'ultima slide.

🔒 Non pubblicare nei commenti verbali, dichiarazioni, matricole o altri documenti aziendali.

La sicurezza non è burocrazia. È prevenzione.

Quando salute, sicurezza e ambiente viaggiano su binari separati, il rischio non è soltanto perdere una scadenza. È pren...
13/08/2026

Quando salute, sicurezza e ambiente viaggiano su binari separati, il rischio non è soltanto perdere una scadenza. È prendere decisioni senza vedere tutte le conseguenze.

Il Professionista HSE nasce per collegare questi ambiti e trasformare obblighi, rischi e dati in una gestione coerente.

La UNI 11720:2025 definisce due profili:
- HSE Specialist, con prevalenza tecnico-operativa;
- HSE Manager, con prevalenza strategica e gestionale.

Un chiarimento importante: non esiste, in via generale, l'obbligo per ogni azienda di nominare formalmente un Professionista HSE. Restano però obblighi concreti: gestire i rischi, rispettare le norme e attribuire con chiarezza responsabilità, risorse e controlli.

La domanda utile è quindi questa: chi sta collegando e controllando oggi salute, sicurezza e ambiente nella tua azienda?

Ho preparato una guida completa con definizione, profili, requisiti, ruolo aziendale, confini con l'RSPP, normativa italiana ed europea, primi 90 giorni e checklist di autovalutazione.

Scrivi HSE nei commenti e te la invierò in privato.

Fascicolo Elettronico del Lavoratore: formazione, abilitazioni e gestione documentaleLa formazione in materia di salute ...
21/07/2026

Fascicolo Elettronico del Lavoratore: formazione, abilitazioni e gestione documentale

La formazione in materia di salute e sicurezza non si esaurisce nella raccolta degli attestati.
Per il datore di lavoro significa verificare:
• formazione obbligatoria D.Lgs. 81/2008;
• aggiornamenti periodici;
• addestramento effettuato;
• abilitazioni per l’uso delle attrezzature;
• coerenza tra mansione, rischi e competenze possedute.

Oggi queste informazioni sono spesso distribuite tra archivi aziendali, attestati cartacei, piattaforme formative e scadenziari interni.
Il Fascicolo Elettronico del Lavoratore – FEL è destinato a raccogliere e rendere interoperabili le informazioni relative al percorso formativo e lavorativo.
Con l’art. 37, comma 14, del D.Lgs. 81/2008, anche le competenze acquisite attraverso la formazione in materia di salute e sicurezza rientrano nel sistema.
Il FEL potrà supportare:
• il datore di lavoro nella programmazione della formazione;
• gli organi di vigilanza nella verifica degli obblighi formativi.

Va però distinta la previsione normativa dalla piena operatività.

A luglio 2026 restano da definire aspetti rilevanti: accesso e consultazione, deleghe, caricamento degli attestati, recupero della formazione pregressa, correzione dei dati, accreditamento dei soggetti conferenti e decorrenza dei conferimenti.
La Circolare MLPS n. 7 del 1° luglio 2026 ha carattere preparatorio e non introduce obblighi immediati di caricamento per le aziende.
Nel frattempo, il sistema HSE aziendale deve continuare a garantire:
analisi dei fabbisogni formativi;
verifica della formazione in ingresso;
pianificazione di corsi e aggiornamenti;
controllo di abilitazioni e scadenze;
conservazione delle evidenze;
aggiornamento della matrice formativa.

Il FEL non sostituisce oggi il presidio documentale dell’impresa né le responsabilità del datore di lavoro.
La formazione resta un obbligo tecnico, organizzativo e documentale. Il fascicolo potrà renderla più tracciabile, verificabile e trasferibile.

Aggiornamento normativo: luglio 2026.

STIMA IMMOBILIARE E DUE DILIGENCE IMMOBILIARESono due attività distinte, ma spesso complementari.La stima immobiliare es...
20/07/2026

STIMA IMMOBILIARE E DUE DILIGENCE IMMOBILIARE

Sono due attività distinte, ma spesso complementari.

La stima immobiliare esprime un’opinione professionale sul valore di un immobile, riferita a una precisa data, finalità e metodologia. Può essere sviluppata attraverso l’approccio comparativo, reddituale, del costo o residuale, in funzione delle caratteristiche del bene e dei dati disponibili.

La due diligence immobiliare ricostruisce invece la situazione documentale, urbanistica, catastale, tecnica e giuridica dell’immobile, individuando eventuali difformità, gravami, limitazioni, costi e rischi. L’estensione delle verifiche dipende dalla tipologia del bene, dalla finalità dell’operazione e dall’incarico professionale ricevuto.

In sintesi:

la stima risponde alla domanda “quanto vale?”
la due diligence risponde alla domanda “qual è la reale situazione dell’immobile?”

Un immobile può essere regolare ma avere un prezzo non congruo. Oppure può apparire conveniente e presentare criticità capaci di incidere sulla commerciabilità, sui costi o sul valore.

Una non sostituisce l’altra: la due diligence individua fatti e rischi, mentre la stima ne valuta anche l’incidenza economica.

Ci sono rischi che si vedono subito. Il rischio ergonomico, spesso, no.Si sviluppa nel tempo: una postura mantenuta trop...
18/07/2026

Ci sono rischi che si vedono subito. Il rischio ergonomico, spesso, no.

Si sviluppa nel tempo: una postura mantenuta troppo a lungo, un gesto ripetuto centinaia di volte, una postazione non adeguata, un carico mentale continuo o un’organizzazione che non consente un recupero sufficiente.

All’inizio può sembrare semplice stanchezza. Successivamente possono comparire dolore, affaticamento, riduzione della concentrazione, errori e assenze dal lavoro.

Per questo l’ergonomia non si risolve con una sedia regolabile o con indicazioni generiche. Occorre osservare il lavoro reale e valutare insieme postazioni, attrezzature, movimenti, tempi e organizzazione delle attività.

La domanda non è se il rischio ergonomico esista.
La domanda è quanto stia già incidendo sulla salute dei lavoratori e sull’efficienza dell’azienda.

La valutazione presente nel DVR rappresenta realmente le attività svolte oppure si limita a una descrizione generica?

Salva il carosello per la prossima revisione della valutazione dei rischi.
Se hai dubbi sull’analisi effettuata nella tua azienda, scrivimi in privato: il punto di partenza deve essere il lavoro effettivamente svolto, non una formula standard.

La sicurezza non è burocrazia. È prevenzione.

🔊 Il rumore non si vede. E proprio per questo viene spesso sottovalutato.Nei luoghi di lavoro rappresenta uno dei rischi...
16/07/2026

🔊 Il rumore non si vede. E proprio per questo viene spesso sottovalutato.

Nei luoghi di lavoro rappresenta uno dei rischi più diffusi e, allo stesso tempo, uno dei meno percepiti. A differenza di altri pericoli, non provoca un danno immediato, ma agisce lentamente, giorno dopo giorno, fino a compromettere in modo permanente la capacità uditiva.
La prevenzione non consiste soltanto nel fornire cuffie o inserti auricolari. Il primo obiettivo deve essere quello di eliminare o ridurre il rumore alla fonte, attraverso interventi tecnici, una corretta manutenzione delle attrezzature e un'organizzazione del lavoro che limiti l'esposizione dei lavoratori.
Quando necessario, una valutazione tecnica consente di misurare l'esposizione al rumore, verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa e individuare le misure di prevenzione e protezione più efficaci
La sicurezza sul lavoro non si misura soltanto dal rispetto degli obblighi di legge, ma dalla capacità di prevenire i rischi prima che si trasformino in un danno per la salute.

Rischio ChimicoQuando si parla di rischio chimico, molti pensano immediatamente all'industria chimica.In realtà, la pres...
14/07/2026

Rischio Chimico

Quando si parla di rischio chimico, molti pensano immediatamente all'industria chimica.
In realtà, la presenza di agenti chimici riguarda moltissime attività: officine, carrozzerie, imprese di pulizia, laboratori, aziende alimentari, cantieri e numerosi altri settori.
La normativa impone al datore di lavoro di valutare il rischio derivante dall'utilizzo di sostanze e miscele pericolose, individuando le misure di prevenzione e protezione più idonee.
Ma una buona valutazione non significa soltanto rispettare un obbligo di legge.
Significa capire:
✔️ quali sostanze vengono realmente utilizzate;
✔️ come possono esporre i lavoratori;
✔️ quando è sufficiente una valutazione documentale e quando, invece, sono necessari campionamenti e misurazioni strumentali.
Una valutazione costruita sui dati reali consente di adottare misure efficaci, tutelare la salute dei lavoratori e ridurre il rischio di contestazioni durante eventuali controlli.
📌 Verificare oggi significa prevenire domani.

Riferimenti normativi principali
• D.Lgs. 81/2008 – Titolo IX, Capo I (Protezione da agenti chimici)
• Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
• Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
• D.Lgs. 135/2024
• Direttiva (UE) 2022/431

🔬 Rischio Chimico 2025: cosa cambia davvero e perché non puoi ignorarloIl rischio chimico non è mai stato un tema “legge...
03/12/2025

🔬 Rischio Chimico 2025: cosa cambia davvero e perché non puoi ignorarlo
Il rischio chimico non è mai stato un tema “leggero”, ma il 2025 alza ulteriormente l’asticella.
Nuovi valori limite, nuove classificazioni, metodi di valutazione più solidi e controlli più serrati: oggi gestire sostanze pericolose richiede consapevolezza reale, non burocrazia fatta di carta e timbri.
La normativa aggiornata — dal D.Lgs. 81/08 fino agli ultimi recepimenti europei — chiarisce una cosa:
se usi agenti chimici, anche occasionalmente, devi valutare il rischio in modo serio. Punto.
E cosa significa concretamente?
✔️ Valutazione con metodi riconosciuti
MoVaRisCh 2025, CHEOPE-CLP o altri strumenti ufficiali: niente più calcoli “a occhio”.
Se il rischio non è irrilevante, si passa alle misurazioni vere, quelle che fanno la differenza.
✔️ Campionamenti mirati
Analisi nella zona respiratoria del lavoratore, campionamenti ambientali, confronti con i VLEP aggiornati.
Parliamo di procedure che ti dicono sul serio cosa respira il personale, non supposizioni.
✔️ Obblighi chiari per il datore di lavoro
identificare le sostanze e leggere davvero le SDS
prevenire prima di proteggere
fornire DPI adeguati
formare chi opera
attivare la sorveglianza sanitaria quando serve

🔴 DPI di Terza Categoria: Quando la protezione è vitale!I DPI di III categoria sono dispositivi destinati a proteggere d...
01/12/2025

🔴 DPI di Terza Categoria: Quando la protezione è vitale!
I DPI di III categoria sono dispositivi destinati a proteggere da rischi mortali o gravi e permanenti, come cadute dall’alto, inalazione di gas tossici o contatto con agenti chimici aggressivi.
➡️ Obbligatori in molti settori (edilizia, ambienti confinati, impianti chimici, ecc.), richiedono formazione, addestramento e sorveglianza specifica.
🔍 Riferimenti normativi:
Regolamento (UE) 2016/425
D.Lgs. 81/2008, Art. 74-77
UNI EN 361, EN 137, EN 149, ecc.
✅ Un lavoratore consapevole è un lavoratore protetto!

Indirizzo

Pozzuoli

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 17:00
Martedì 09:00 - 17:00
Mercoledì 09:00 - 17:00
Giovedì 09:00 - 17:00
Venerdì 09:00 - 17:00

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