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Dopo una lunga attesa, il 17 aprile 2025 è stato approvato il nuovo Accordo Stato-Regioni che ridefinisce le regole per ...
05/03/2026

Dopo una lunga attesa, il 17 aprile 2025 è stato approvato il nuovo Accordo Stato-Regioni che ridefinisce le regole per la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo aggiornamento, entrato in vigore con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, porta con sé importanti novità che tutti i datori di lavoro devono conoscere per adeguarsi e non incorrere in sanzioni.

Questo aggiornamento normativo rappresenta un cambiamento sostanziale che richiede a tutte le aziende di rivedere e adeguare le proprie pratiche formative e organizzative in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È importante attivarsi per aggiornare tempestivamente la formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro, così da essere conformi ai nuovi obblighi normativi.

In fase di prima applicazione e comunque non oltre il 24 maggio 2026, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del nuovo accordo. Inoltre, al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il 24 maggio 2027.

In sintesi, i tempi d’adeguamento per le novità formative sono questi:

Formazione preposti Svolgimento del corso di aggiornamento entro e non oltre 24 maggio 2026 in caso di formazione (base o aggiornamento) da più di due anni dall’entrata in vigore dell’accordo
Formazione datori di lavoro Svolgimento entro e non oltre 24 maggio 2027
Formazione per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati Svolgimento entro e non oltre 24 maggio 2026
Formazione teorico-pratica per lavoratori addetti alla conduzione di macchina agricola raccoglifrutta (comunemente detta carro raccogli frutta CRF)
Svolgimento entro e non oltre 24 maggio 2026
Formazione teorico-pratica per lavoratori addetti alla conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali (CMM)
Svolgimento entro e non oltre 24 maggio 2026
Formazione teorico-pratica per lavoratori addetti alla conduzione di carroponte Svolgimento entro e non oltre 24 maggio 2026
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 introduce numerose modifiche sostanziali alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di migliorarne qualità, tracciabilità ed efficacia. Tra le principali novità: la riduzione del numero massimo di partecipanti per corso (da 35 a 30), l’obbligo del verbale di verifica finale del corso, l’inserimento del codice fiscale sugli attestati, la conservazione del fascicolo del corso per 10 anni e l’introduzione di nuovi corsi, tra cui quello per i datori di lavoro (non RSPP).

Il lavoratore deve essere formato prima dell’inizio dell’attività e dell’assegnazione alla mansione. Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 ha eliminato ogni fraintendimento sulla possibilità di completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione, rafforzando l’obbligo di formazione immediata e il rispetto delle norme a tutela della salute.

Sono stati inoltre previsti i criteri per la formazione in ambienti confinati, ridefinite le scadenze di alcuni aggiornamenti, regolamentata l’erogazione in videoconferenza (incluso il divieto d’uso del cellulare durante la partecipazione) e introdotti obblighi puntuali su progettazione, verifica e valutazione dei percorsi formativi.

Preposti:
Viene ribadito l’obbligo da parte dell’azienda di designare formalmente e formare i preposti. Tra le novità più significative, si introduce l’obbligo che i corsi per preposti – sia quelli iniziali che di aggiornamento – siano svolti esclusivamente in presenza o in videoconferenza, escludendo la modalità e-learning. Inoltre, l’aggiornamento dovrà avvenire ogni 2 anni (anziché ogni 5). Un’altra novità riguarda la durata: il corso iniziale passa da 8 a 12 ore. Il corso sarà valido anche per i preposti delle aziende affidatarie. Viene eliminata l’equipollenza secondo cui l’aggiornamento per lavoratori o dirigenti vale anche come aggiornamento per preposti; da ora resta valida solo l’equipollenza inversa, ovvero l’aggiornamento per preposti è riconosciuto anche per lavoratori o dirigenti.

Dirigenti:
Il corso per dirigenti viene ridotto da 16 a 12 ore. Tuttavia, nelle aziende affidatarie nei cantieri temporanei o mobili, è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore. Rimane invariata la frequenza dell’aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni.

Datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP:
Viene eliminata la suddivisione del corso in base al livello di rischio (basso, medio, alto). Ora è previsto un modulo comune di 8 ore, valido per tutti i settori. La formazione iniziale non può essere svolta in e-learning, modalità consentita per l’aggiornamento.
Oltre a questo modulo generale, sono previsti moduli specialistici aggiuntivi per alcuni settori specifici, da frequentare dopo il modulo comune. L’aggiornamento previsto è di 8 ore ogni 5 anni, a decorrere dalla data di conclusione del modulo comune.

In caso di formazione pregressa, l’Accordo 2025 prevede la possibilità di riconoscere crediti formativi tramite apposita tabella; non sono previste equipollenze automatiche per i moduli settoriali, salvo che l’attestato riporti codici ATECO coerenti, da valutare caso per caso. I datori di lavoro già RSPP possono essere esonerati dal modulo comune di 8 ore, se la formazione precedente è conforme ai nuovi contenuti.

Formazione per i datori di lavoro (nuovo obbligo generale, valido per tutti i datori di lavoro):

Tutti i datori di lavoro devono frequentare, entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo 2025, un nuovo corso obbligatorio di almeno 16 ore, suddiviso in un modulo giuridico-normativo (obblighi, responsabilità penali, organi di vigilanza) e un modulo sulla gestione e organizzazione della sicurezza (gestione del sistema di prevenzione e protezione). Il corso può essere svolto in presenza, in videoconferenza sincrona e in modalità e-learning, secondo quanto stabilito dall’Accordo, entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, con aggiornamento minimo di 6 ore ogni 5 anni. Per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei o mobili, è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore.

Formazione per dirigenti:

Il corso si riduce da 16 a 12 ore, ma viene previsto un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili ai fini di soddisfare quanto previsto dall’art. 97, comma 3-ter del D.Lgs. 81/08. Per i corsi di aggiornamento la periodicità rimane quinquennale con durata minima di 6 ore. Sia il corso di base sia quello di aggiornamento possono essere svolti anche in parte in modalità e-learning, secondo i criteri definiti dall’Accordo.

Formazione per i lavoratori

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 conferma, infatti, la struttura già nota della formazione obbligatoria, suddivisa in due moduli distinti:

Formazione generale: durata di 4 ore, identica a tutti i lavoratori indipendentemente dal settore o dal rischio specifico
Formazione sui rischi specifici: cambia secondo la classe di rischio associata al settore aziendale, definita sulla base del codice ATECO: 4 ore per le attività a rischio basso; 8 ore per le attività a rischio medio;12 ore per le attività a rischio alto.
Il lavoratore deve essere formato prima dell’inizio dell’attività e dell’assegnazione alla mansione. Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 ha eliminato ogni fraintendimento sulla possibilità di completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione, rafforzando l’obbligo di formazione immediata e il rispetto delle norme a tutela della salute.

L’aggiornamento sulla formazione obbligatoria deve essere svolto almeno ogni 5 anni, con una durata di 6 ore.

Il nuovo Accordo specifica la possibilità di svolgere i corsi sulla sicurezza in FAD (formazione a distanza), stabilendo i casi in cui è possibile svolgerli in modalità Sincrona, dunque tramite videoconferenze, o in modalità Asincrona, ovvero tramite corsi e-learning. Una novità, rispetto al documento precedente, è rappresentata dalle modalità di fruizione per la videoconferenza: i dispositivi consentiti sono solo pc e tablet.

Validità online dei corsi di formazione iniziale

06/12/2024
Barriere in polietilene per aree industrialiPerchè scegliere le barriere d-flexx?Materiale polimerico flessibileLe barri...
23/10/2024

Barriere in polietilene per aree industriali

Perchè scegliere le barriere d-flexx?
Materiale polimerico flessibile
Le barriere d-flexx sono realizzate con uno speciale materiale polimerico flessibile, che assorbe la notevole energia rilasciata in caso di urto. Dopo una collisione, la barriera ritorna istantaneamente alla sua forma originale!

Elevato assorbimento di energia
Le barriere d-flexx assorbono gli impatti grazie al materiale polimerico flessibile. Nessuna energia viene diretta verso il pavimento: per questo motivo, le nostre barriere non si staccano dal suolo, evitando costose riparazioni.

Notevole risparmio
Nessun costo di sostituzione per danni da collisione, nessun danno al pavimento dovuto a strappi, nessuna riparazione, nessun fermo macchina.

Di addio alla ruggine!
Il materiale polimerico delle nostre barriere flessibili d-flexx viene colorato nelle prime fasi produttive. In questo modo non avrai mai più problemi con protezioni antiurto arrugginite.

Resistente agli agenti chimici
In ambienti di lavoro aggressivi, ad esempio nell'industria chimica o alimentari, l'acciaio è la scelta sbagliata. Con il suo materiale polimerico, d-flexx è completamente antiruggine ed estremamente resistente.

Alta visibilità
Di colore nero e giallo, le nostre barriere sono molto visibili anche da lontano.

Altamente modulare
d-flexx è modulare e può essere montato su qualsiasi superficie: inoltre c’è la possibilità di integrare angoli e porte, oltre a poter richiedere lunghezze personalizzate!

27/09/2024

Una nuova proroga per la qualificazione dei Tecnici Manutentori.

Il decreto, entrato in vigore il 19 settembre 2024, prevede la proroga al 25 settembre 2025 dell'attuazione dell'art. 4 del Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021, relativo alla qualificazione per i tecnici manutentori.

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 219 del 18 settembre 2024 il nuovo Decreto 13 settembre 2024 “Modifiche ed integrazioni al decreto 1° settembre 2021 recante ‘Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81’”.

Buone Vacanze da Tutto lo STAFF!CHIUSI PER FERIE DAL 09 AL 30 AGOSTOVi aspettiamo a Settembre per le novità antincendio,...
31/07/2024

Buone Vacanze da Tutto lo STAFF!

CHIUSI PER FERIE DAL 09 AL 30 AGOSTO

Vi aspettiamo a Settembre per le novità antincendio, e molti nuovi
prodotti e DPI.

Per urgenze rimaniamo sempre disponibili per Voi, all'indirizzo: [email protected]

Vi ricordiamo il nostro sito, dove poter vedere il catalogo e contattarci per preventivi e ogni Vostro dubbio.

www.mecapantincendio.it

Buon Divertimento.

CONOSCI LE DOTAZIONI DI SICUREZZA OBBLIGATORIE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI?Con l’estate in arrivo, è cruciale garantir...
27/03/2024

CONOSCI LE DOTAZIONI DI SICUREZZA OBBLIGATORIE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI?
Con l’estate in arrivo, è cruciale garantire la massima sicurezza negli stabilimenti balneari e nelle piscine, dove il divertimento si mescola alla necessità di salvaguardare la vita dei bagnanti.



Tra le dotazioni obbligatorie che non possono mancare, spiccano la cassetta di pronto soccorso, una risorsa essenziale per affrontare qualsiasi emergenza. Questa dovrebbe essere conforme alle normative vigenti, contenendo presidi vitali come guanti sterili, soluzione fisiologica e dispositivi per la misurazione della pressione arteriosa.



In aggiunta, strumenti cruciali come il pallone di ventilazione AMBU e le cannule di Guedel assicurano un pronto intervento in caso di problemi respiratori. La presenza di una bombola di ossigeno, opportunamente equipaggiata, è fondamentale per situazioni di emergenza che richiedono un apporto di ossigeno immediato.



Nel caso di incidenti gravi, come lesioni alla colonna vertebrale, la barella spinale diventa indispensabile per immobilizzare il paziente e trasportarlo in sicurezza. Analogamente, la barella portaferiti offre praticità e solidità nell’assistenza alle vittime, garantendo un trasporto sicuro e confortevole.



Ma forse uno degli strumenti più vitale è il defibrillatore, capace di salvare vite in caso di arresto cardiaco. È obbligatorio che ogni stabilimento balneare sia dotato di questo dispositivo e che il personale sia formato per utilizzarlo correttamente.



Oltre alla fornitura di questi strumenti vitali, è cruciale promuovere comportamenti sicuri tra i bagnanti. La sicurezza in spiaggia o in piscina non riguarda solo le attrezzature, ma anche l’educazione sulla prevenzione degli incidenti.

È stato pubblicato il decreto "AFFITTI BREVI"“Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità t...
18/01/2024

È stato pubblicato il decreto "AFFITTI BREVI"

“Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

NUOVA SEGNALETICA COVID-19Per il Vostro ambiente di lavoro sicuro e a norma.Contattateci per prezzi e info.Rimaniamo sem...
06/05/2020

NUOVA SEGNALETICA COVID-19

Per il Vostro ambiente di lavoro sicuro e a norma.
Contattateci per prezzi e info.

Rimaniamo sempre aperti e a disponibili.

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Magenta
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